Art. 2.
(Definizione di prodotti agroenergetici).

      1. Sono definiti prodotti agroenergetici i prodotti provenienti dalla coltivazione del fondo, dalla silvicoltura, dall'allevamento di animali e dalle attività connesse, utilizzati per produrre energia.
      2. In conformità alle disposizioni dettate dalla normativa comunitaria in materia di utilizzo di fonti energetiche rinnovabili,

 

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si applicano, ai fini della presente legge, le seguenti definizioni:

          a) per «biocarburante» si intende un carburante liquido o gassoso per i trasporti ricavato dalla biomassa;

          b) per «biomassa» si intende la parte biodegradabile, comprendente sostanze vegetali e animali, dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura, dalla silvicoltura e dalle attività connesse.